Legge 22.12.2008, n. 203
1. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole da: «per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento». Resta ferma l'applicazione di tale aliquota anche per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2008.
2. Per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, i benefici di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, sono estesi, a decorrere dall'anno 2009 e nel limite dell'80 per cento, alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari.
3. Le disposizioni di cui al comma 103 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti di spesa ivi indicati, si applicano anche alle somme versate nel periodo d'imposta 2008 ai fini della compensazione dei versamenti effettuati dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.
4. Le disposizioni di cui al comma 106 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti di spesa ivi indicati, sono prorogate al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2008.
5. Per l'anno 2009 ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, spetta u
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