D.M. Giustizia 17.12.2008
Formula iniziale
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
e
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 195, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il Nuovo Codice della strada;
Visto il decreto del Ministro della giustizia del 29 dicembre 2006;
Ritenuto di dover provvedere, in conformità alla citata disposizione legislativa, all'aggiornamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal citato Nuovo Codice della strada, in misura pari all'intera variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, media nazionale, verificatasi nel biennio dal 1° dicembre 2006 al 30 novembre 2008;
Ritenuto di dover escludere dal predetto aggiornamento l'importo delle sanzioni introdotte nel Nuovo Codice della strada per effetto delle disposizioni del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito in legge 2 aprile 2007, n. 40, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito con legge 2 ottobre 2007, n. 160, nonché di quelle del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, non essendo decorso il previsto biennio dalla loro entrata in vigore;
Considerato che l'indice di variazione percentuale dei prezzi al consumo per le famiglie dì operai e impiegati, verificatosi nel biennio dal 1° dicembre 2006 al 30 novembre 2008, comunicato dall'Istituto nazionale di statistica, è del 5%;
Decreta:
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