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Decreto legge 30.12.2008, n. 208

Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente. (G.U. 31.12.2008, n. 304)

Art. 7 sexies - Valorizzazione a fini ecologici del mercato dell'usato

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare conclude con le regioni, le province ed i comuni, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un accordo di programma, che può prevedere la partecipazione di associazioni particolarmente rappresentative a livello territoriale, al fine di regolamentare, a fini ecologici, la rinascita e lo sviluppo, in sede locale, dei mercati dell'usato.

2. Sulla base di tale accordo, gli enti locali, a partire dal 2009, provvedono all'individuazione di spazi pubblici per lo svolgimento periodico dei mercati dell'usato.

3. Gli accordi sono aperti alla partecipazione delle associazioni professionali ed imprenditoriali interessate.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettati gli standard minimi che tali mercati devono avere a tutela dell'ambiente e della concorrenza, ferme per il resto le competenze delle regioni e degli enti locali in materia di commercio.

5. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

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