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Circolare INPS 09.12.2008, n. 109

Ulteriori chiarimenti sulle modifiche alla disciplina delle assenze dal servizio dei dipendenti pubblici apportate dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008.

Alla luce degli orientamenti interpretativi espressi dal tavolo tecnico del Comitato di Settore degli EPNE e dalla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della Funzione Pubblica - sugli aspetti di dettaglio della normativa in oggetto, si fa seguito ai messaggio n. 16603 del 21 luglio 2008 e n. 24461 del 4 novembre 2008 per fornire le definitive disposizioni sul trattamento giuridico ed economico delle assenze dal servizio dei dipendenti dell'Istituto.

Al fine di fornire un quadro esaustivo della materia si riepilogano le indicazioni fornite con i precedenti messaggi, integrate da alcune precisazioni necessarie alla corretta applicazione della normativa in argomento.

1. Trattamento economico dell'assenza per malattia

Si ribadisce che, ai sensi dell'art. 71 comma 1 della legge in oggetto, nei primi 10 giorni di ciascun periodo di assenza per malattia dovrà essere corrisposto solo il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento economico accessorio".

Ai fini dell'applicazione della disposizione sopra indicata si specificano, con l'allegato prospetto, le relative competenze da assoggettare a trattenuta.

La circolare n. 8/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica chiarisce che la disposizione legislativa sopra richiamata, nel prevedere la decurtazione retributiva per i primi dieci giorni di assenza per malattia, si sovrappone ai regimi contrattuali attualmente in vigore.

Come noto la predetta norma trova applicazione con riferimento ad ogni episodio di malattia che colpisce il dipendente, anche della durata di un solo giorno, e per tutti i primi dieci giorni di ogni evento morboso.

Si ricorda che l'evento morboso si considera unico sia nel caso di assenza attestata mediante un solo certificato, sia nel caso di assenza continuativa attestata con più certificati che prorogano la prognosi o

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