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C.M. Economia e Finanze 23.12.2008, n. 36

Decreto legge 25 giugno 2008, 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 - Applicazione della disposizione concernente ulteriori misure di riduzione della spesa ed abolizione della quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica.

Il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, proseguendo nell'azione di contenimento della spesa per le Pubbliche Amministrazioni, già avviata con il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ha previsto all'articolo 61 ulteriori misure di razionalizzazione e contenimento.

Pertanto, considerate, anche, le numerose richieste da parte di alcune Amministrazioni, si ritiene opportuno fornire indicazioni in ordine all'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 61, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.

Articolo 61 - ulteriori misure di riduzione della spesa ed abolizione della quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica:

Comma 1- spese per organismi collegiali ed altri organismi : la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche, escluse le Autorità indipendenti, inserite nel conto economico consolidato della P.A., come individuato dall'ISTAT ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, deve essere ridotta del 30%, rispetto a quella sostenuta nell'anno 2007. La presente disposizione non si applica in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del SSN ed agli enti locali. Non si applica altresì agli enti previdenziali privatizzati (comma 15). È il caso di precisare che per tale ultima categoria di esclusioni si fa riferimento sia agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n.509 che a quelli di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

A tal proposito si ritiene in primo luogo necessario evidenziare che la disposizione va esaminata con riferimento all'intero intervento operato in materia dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dal

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