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Nota Pubblica Istruzione 14.04.2008, prot. n. 6326

Istruzioni per l'applicazione dell'art. 58 comma 2 del C.C.N.L. - Area V quadriennio 2002-2005 (dirigenti scolastici ex incaricati).

Si fa seguito alla nota prot. n. 1484 del 12.12.2006, che ad ogni buon conto si allega, e si forniscono istruzioni per i dirigenti assunti negli anni scolastici 2006/2007 e 2007/2008.

L'art. 58, commi 2 e 3, del C.C.N.L. - Area V quadriennio normativo 2002-2005 dispone quanto segue:

"2. I docenti già incaricati di presidenza e assunti nella qualifica dirigenziale dell'area a seguito delle procedure di reclutamento previste dalla normativa vigente, conservano, quale assegno ad personam, l'eventuale maggior trattamento economico complessivo percepito per effetto dell'espletamento delle funzioni sostitutive.

3. L'eventuale maggior trattamento di cui al comma 2 viene riassorbito con gli incrementi stabiliti dai successivi contratti collettivi nazionali di lavoro."

La norma trova applicazione nel procedimento di assunzione a tempo indeterminato dei dirigenti scolastici negli anni 2006/2007 e 2007/2008 che, nell'espletamento delle funzioni sostitutive dei capi d'istituto, hanno percepito emolumenti che, sommati allo stipendio in godimento, superano il trattamento economico attribuito dallo stesso C.C.N.L.

La nota prot. n. 702 del 13 giugno 2006 di questa Direzione Generale, allegata, chiarisce che vanno prese in considerazione le voci "variabili" della retribuzione: parte variabile dell'indennità di direzione di cui alle lettere b) e c) del comma 5 dell'art. 33 C.C.N.I. 31.8.1999; parte variabile della retribuzione di posizione; retribuzione di risultato.

Gli elementi da confrontare variano secondo la data di assunzione.

Decorrenza economica 1.9.2006:

1) trattamento economico complessivo percepito alla data di assunzione del nuovo ruolo:

• stipendio tabella B C.C.N.L. Scuola 7.12.2005

• incremento stipendiale 1.1.2006 tabella 1 C.C.N.L. 29.11.2007

• eventuali assegni ad personam riassorbibili equiparati allo stipendio

• indennità di funzioni superiori (art. 69 C.C.N.

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