Legge Regione Valle d'Aosta 18.04.2008, n. 14
Capo II - Programmazione e organizzazione
1. Il coordinamento in ambito regionale per la tutela delle persone con disabilità è affidato al Gruppo interistituzionale sulla disabilità, nominato con deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto della rappresentatività dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, al fine di:
a) elaborare linee politiche condivise sul percorso di inclusione delle persone con disabilità;
b) coordinare e raccordare l'attuazione degli interventi, monitorarne e valutarne l'applicazione;
c) garantire l'integrazione tra le modalità operative dei soggetti responsabili dell'inserimento sociale, educativo e lavorativo delle persone con disabilità;
d) curare le rilevazioni dei dati e delle informazioni sulle attività svolte e la predisposizione di rapporti periodici;
e) definire le caratteristiche organizzative e operative per la realizzazione di una rete informativa regionale sulla disabilità.
2. Le funzioni inerenti al coordinamento per la tutela delle persone con disabilità fanno capo alla struttura regionale competente in materia di disabilità.
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