Legge Regione Valle d'Aosta 18.04.2008, n. 14
Capo I - Disposizioni generali
1. Le finalità di cui all'articolo 1 sono perseguite, in particolare, mediante:
a) il coordinamento e l'integrazione degli interventi che coinvolgono la Regione, i Comuni, singoli o associati, l'Azienda regionale Unità sanitaria locale (Azienda USL) della Valle d'Aosta, le organizzazioni sindacali, le associazioni, le organizzazioni e le cooperative del privato sociale che svolgono attività in favore delle persone con disabilità, anche in attuazione dei principi di sussidiarietà e solidarietà;
b) la programmazione di interventi aventi carattere di universalità in modo da garantire a tutti i disabili pari opportunità di fruizione e completa accessibilità ai servizi, sulla base dei seguenti principi: 1) rispetto della dignità della persona, della sua riservatezza, del suo diritto di scelta e del diritto di scelta della sua famiglia; 2) riconoscimento della centralità della persona, prima destinataria degli interventi e dei servizi, e del ruolo della famiglia, soggetto primario e ambito di riferimento unitario degli stessi; 3) sussidiarietà verticale e orizzontale, al fine di riconoscere e agevolare, nella gestione e nell'offerta dei servizi, il ruolo degli enti e dei soggetti di cui alla lettera a);
c) l'acquisizione di conoscenze approfondite sul fenomeno della disabilità e la promozione di attività di informazione e di sensibilizzazione della collettività, volte a migliorare l'approccio culturale alla disabilità;
d) la formazione congiunta degli operatori socio-sanitari impegnati nel campo della disabilità;
e) la valorizzazione e la promozione di progetti ed iniziative innovativi tesi al miglioramento della qualità dei servizi in favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie;
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