Decreto Ministro delle Infrastrutture 30.04.2008, n. 119
Parte I - Disposizioni riguardanti gli organismi di ispezione
1. L'OdI identifica responsabilità, compiti e mansioni del personale direttivo, tecnico, amministrativo e operativo in genere coinvolto nelle attività di verifica e processi correlati. Tali elementi sono chiaramente descritti in opportuni documenti («profili professionali»). L'OdI assicura la rispondenza tra suddetti requisiti e l'effettivo livello di competenza del personale ed a fornire la formazione e l'addestramento a tal fine richiesti. L'OdI assicura che tutto il personale operi secondo le procedure del proprio sistema di gestione.
2. Il gruppo di ispezione soddisfa i seguenti requisiti:
conoscenza delle norme e regole cogenti applicabili, di natura tecnica, amministrativa ed economica rispetto alle quali deve essere accertata la conformità;
conoscenza delle problematiche di natura tecnica, amministrativa ed economica dei processi di progettazione e realizzazione delle opere cui si riferisce la verifica.
3. Se l'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza dell'OdI consente l'affidamento di incarico a soggetto esterno per l'acquisizione di collaborazioni o di un supporto operativo al personale dipendente, l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi albi ove previsti dai vigenti ordinamenti professionali, ed è regolato dalle Parti II e III del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni e integrazioni. L'OdI informa tempestivamente la stazione appaltante della propria intenzione di affidare un incarico a soggetto esterno. L'OdI comunica al Consiglio superiore dei lavori pubblici l'elenco dei collaboratori esterni, con indicazione delle loro qualifiche professionali.
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