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Decreto legge 08.04.2008, n. 59

Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee. (G.U. 09.04.2008, n. 84)

Art. 8 sexies - Modifiche al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, recante attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica. Parere motivato nell'ambito della procedura di infrazione n. 2005/2358

1. Al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 3, le parole: «umiliante e offensivo» sono sostituite dalle seguenti: «umiliante od offensivo»;

b) all'articolo 4:

1) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in quanto compatibili»;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, la presunzione dell'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori, spetta al convenuto l'onere di provare l'insussistenza della discriminazione»;

c) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

«Art. 4-bis. (Protezione delle vittime). - 1. La tutela giurisdizionale di cui all'articolo 4 si applica altresì nei casi di comportamenti, trattamenti o altre conseguenze pregiudizievoli posti in essere o determinate, nei confronti della persona lesa da una discriminazione diretta o indiretta o di qualunque altra persona, quale reazione ad una qualsiasi attività diretta ad ottenere la parità di trattamento»;

d) all'articolo 5:

1) al comma 1, le parole: «dell'articolo 4» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 4 e 4-bis»;

2) al comma 3, le parole: «dell'articolo 4» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 4 e 4-bis».

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