Decreto legge 08.04.2008, n. 59
1. Al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 3, le parole: «umiliante e offensivo» sono sostituite dalle seguenti: «umiliante od offensivo»;
b) all'articolo 4:
1) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in quanto compatibili»;
2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, la presunzione dell'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori, spetta al convenuto l'onere di provare l'insussistenza della discriminazione»;
c) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:
«Art. 4-bis. (Protezione delle vittime). - 1. La tutela giurisdizionale di cui all'articolo 4 si applica altresì nei casi di comportamenti, trattamenti o altre conseguenze pregiudizievoli posti in essere o determinate, nei confronti della persona lesa da una discriminazione diretta o indiretta o di qualunque altra persona, quale reazione ad una qualsiasi attività diretta ad ottenere la parità di trattamento»;
d) all'articolo 5:
1) al comma 1, le parole: «dell'articolo 4» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 4 e 4-bis»;
2) al comma 3, le parole: «dell'articolo 4» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 4 e 4-bis».
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