Decreto legge 08.04.2008, n. 59
1. All'articolo 37, comma 3, del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.
2. Il comma 2 dell'articolo 51 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è sostituito dal seguente:
«2. L'Autorità, applicando le norme contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma:
a) da 10.329 euro a 258.228 euro, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c);
b) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lettere d) ed e);
c) da 25.823 euro a 258.228 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera f);
d) da 10.329 euro a 258.228 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera g);
e) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettere h), i), l), m) e n);
f) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera o), anche nel caso in cui la pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici sia gestita, su incarico degli stessi, da agenzie pubblicitarie o da centri media».
3. All'art. 51 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo il comma 2, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, è inserito il seguente:
«2-bis. Per le sanzioni amministrative di cui al comma 2 è escluso il b
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