Decreto legislativo 09.04.2008, n. 81
Titolo IX - Sostanze pericolose
Capo IV - Sanzioni
1. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 238, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 450 euro.
Articolo aggiunto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
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