Decreto legislativo 09.04.2008, n. 81
Titolo IX - Sostanze pericolose
Capo IV - Sanzioni
1. Con riferimento alle previsioni di cui al presente Titolo, il preposto è punito:
a) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da 400 a 1.600 euro per la violazione degli articoli 225, 226, 228, commi 1, 3, 4 e 5, 235, 236, comma 3, 240, commi 1 e 2, 241, 242, commi 1 e 2, 248, comma 1, e 254;
b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 250 a 1.000 euro per la violazione degli articoli 229, commi 1, 2, 3 e 5, e 239, commi 1, 2 e 4.
Articolo sostituito dall'art. 122, comma 1, D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
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