Decreto legislativo 09.04.2008, n. 81
Titolo IX - Sostanze pericolose
Capo III - Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto
Sezione I - Disposizioni generali
1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, le norme del presente decreto si applicano a tutte le rimanenti attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, un'esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate. 317
Comma modificato dall'art. 113, comma 1, D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
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