Decreto legislativo 09.04.2008, n. 81
Titolo VIII - Agenti fisici
Capo I - Disposizioni generali
1. Il datore di lavoro adatta le misure di cui all'articolo 182 alle esigenze dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio, incluse le donne in stato di gravidanza ed i minori.
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