Decreto legislativo 09.04.2008, n. 81
Titolo VI - Movimentazione manuale dei carichi
Capo II - Sanzioni
[ARTICOLO ABROGATO]
1. Il preposto è punito nei limiti dell'attività alla quale è tenuto in osservanza degli obblighi generali di cui all'articolo 19:
a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da euro 400 ad euro 1.200 per la violazione dell'articolo 168, commi 1 e 2;
b) con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da euro 150 ad euro 600 per la violazione dell'articolo 169, comma 1, lettera a).
Articolo abrogato dall'art. 94, comma 1, D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
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