Decreto legislativo 09.04.2008, n. 81
Titolo IV - Cantieri temporanei o mobili
Capo II - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota
Sezione V - Ponteggi fissi
1. Il preposto, ad intervalli periodici o dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione di lavoro deve assicurarsi della verticalità dei montanti, del giusto serraggio dei giunti, della efficienza degli ancoraggi e dei controventi, curando l'eventuale sostituzione o il rinforzo di elementi inefficienti. 261
2. I vari elementi metallici devono essere difesi dagli agenti nocivi esterni con idonei sistemi di protezione.
Comma modificato dall'art. 81, comma 1, D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
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