Decreto legislativo 09.04.2008, n. 81
Titolo IV - Cantieri temporanei o mobili
Capo II - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota
Sezione V - Ponteggi fissi
1. Gli elementi dei ponteggi devono portare impressi, a rilievo o ad incisione, e comunque in modo visibile ed indelebile il marchio del fabbricante.
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