Decreto legislativo 09.04.2008, n. 81
Titolo III - Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale
Capo II - Uso dei dispositivi di protezione individuale
1. I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.
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