Decreto legislativo 09.04.2008, n. 81
Titolo XI - Protezione da atmosfere esplosive
Capo III - Sanzioni
1. Il datore di lavoro è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell'articolo 290.
2. Il datore di lavoro e i dirigenti sono puniti con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli articoli 289, comma 2, 291, 292, comma 2, 293, commi 1 e 2, 294, commi 1, 2 e 3, 294-bis e 296.
Articolo sostituito dall'art. 141, comma 1, D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
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