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Decreto legislativo 09.04.2008, n. 81

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (G.U. 30.04.2008, n. 101 - S.O. n. 108)

Titolo XI - Protezione da atmosfere esplosive

Capo II - Obblighi del datore di lavoro

Art. 294 bis - Informazione e formazione dei lavoratori 365

1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori esposti al rischio di esplosione e i loro rappresentanti vengano informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi, con particolare riguardo:

a) alle misure adottate in applicazione del presente titolo;

b) alla classificazione delle zone;

c) alle modalità operative necessarie a minimizzare la presenza e l'efficacia delle sorgenti di accensione;

d) ai rischi connessi alla presenza di sistemi di protezione dell'impianto;

e) ai rischi connessi alla manipolazione ed al travaso di liquidi infiammabili e/o polveri combustibili;

f) al significato della segnaletica di sicurezza e degli allarmi ottico/acustici;

g) agli eventuali rischi connessi alla presenza di sistemi di prevenzione delle atmosfere esplosive, con particolare riferimento all'asfissia;

h) all'uso corretto di adeguati dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazioni all'uso.

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Articolo aggiunto dall'art. 139, comma 1, D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.

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