Decreto legislativo 09.04.2008, n. 81
Titolo I - Principi comuni
Capo III - Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro
Sezione I - Misure di tutela e obblighi
1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;
b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
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