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Determinazione Autorità Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture 02.04.2008, n. 4

Realizzazione di opere pubbliche da parte di privati nell'ambito di accordi convenzionali stipulati con le amministrazioni. (G.U. 15.04.2008, n. 89)

Considerato in fatto

Sono state sottoposte all'attenzione dell'Autorità alcune richieste di parere relative alle procedure da seguire per la realizzazione di opere pubbliche nell'ambito di accordi convenzionali stipulati con amministrazioni pubbliche, in particolare nell'ambito della disciplina dei piani di riqualificazione urbana (legge 4 dicembre 1993, n. 493) e dei piani integrati di intervento (legge 17 febbraio 1992, n. 179).

Stante il rilievo della questione ed il coinvolgimento di numerosi interessi di settore, è stata convocata un'audizione, alla quale hanno partecipato i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture, dell'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE), dell'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI) e della Associazione Nazionale cooperative di produzione e lavoro (ANCPL).

Sono peraltro pervenuti apporti documentali anche da parte dell'Associazione imprese generali (AGI), e dell'Associazione costruttori edili di Roma e provincia (ACER).

Considerato in diritto

1. In via preliminare, occorre rilevare che gli accordi convenzionali citati rientrano nel più ampio genus dei cosiddetti «programmi complessi», che a partire dagli anni '90 sono stati introdotti nel sistema nazionale di governo del territorio, trasferendo sul piano negoziale sia i rapporti tra i soggetti pubblici coinvolti, sia quelli tra gli stessi soggetti pubblici e i soggetti privati interessati, attribuendo a questi ultimi un ruolo attivo nella politica di trasformazione territoriale. Detti programmi si caratterizzano, quindi, per rappresentare un complesso sistematico di interventi pubblici e privati accompagnato anche da un completamento delle opere di urbanizzazione, al fine di valorizzare qualitativamente l'ambito territoriale oggetto di intervento.

L'accordo sulla base del quale si dà attuazione al programma si fonda, sostanzialmente, su uno «scambio di prestazioni»: a fronte del riconoscimento al soggetto privato di dirit

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