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Circolare INPDAP 08.04.2008, n. 6

Riscatto dei periodi di aspettativa per gravi motivi di famiglia per periodi antecedenti al 31 dicembre 1996. Art. 1, commi 789 e 790 della Legge n. 296/2006 - DM 31 agosto 2007.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6 novembre 2007 è stato pubblicato il Decreto interministeriale 31 agosto 2007 con il quale è stata data attuazione alle disposizioni contenute nei commi 789 e 790 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria per l'anno 2007), che prevedono, tra l'altro, la facoltà di riscatto dei periodi aspettativa per motivi di famiglia di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, fruiti antecedentemente al 31 dicembre 1996.

Con la presente circolare, acquisito in data 2 aprile 2008 con nota prot. 24/VI/0005420 l'assenso del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, si impartiscono le istruzioni per l'applicazione della nuova disciplina.

La facoltà di riscatto dei periodi in oggetto, è data ai dipendenti in servizio al momento della presentazione dell'istanza di riscatto relativamente a periodi di aspettativa per gravi motivi di famiglia fruiti durante lo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato con iscrizione ad una delle casse gestite dall'Istituto.

La facoltà di presentare domanda di riscatto è estesa anche ai soggetti cessati anteriormente al 21 novembre 2007 (data di entrata in vigore del decreto in esame) purchè gli stessi fossero in servizio al 1° gennaio 2007 e a condizione che la relativa istanza sia stata presentata entro il termine perentorio di 90 giorni dall'entrata in vigore del citato decreto (19 febbraio 2008).

I soggetti che intendano riscattare tali periodi di aspettativa devono produrre copia autentica del provvedimento con il quale il datore di lavoro ha concesso l'aspettativa di che trattasi ovvero, qualora non siano in possesso del predetto provvedimento, devono indicare gli estremi del medesimo in modo che la sede possa procedere alla relativa istruttoria nei confronti del datore di lavoro.

Qualora non sia possibile individuare chiaramente dal contenuto del provvedimento concessivo dell'aspettativa che la stessa è stata

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