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Circolare Agenzia entrate 04.04.2008, n. 34/e

Risposte a quesiti in materia di compilazione del 730/2008 e assistenza fiscale presentati dalla Consulta nazionale dei Caf e ulteriori chiarimenti.

CAPITOLO I - Questioni interpretative

1. Detrazioni per figli a carico art. 12, comma 1, lett. c), del Tuir

1.1 Detrazione per figlio a carico di un soggetto diverso dal genitore

D Una ragazza inizialmente non coniugata ha un figlio non riconosciuto dall'altro genitore, se il suo reddito non è capiente per fruire della detrazione e la ragazza si è successivamente sposata con un soggetto diverso dal genitore del figlio, quest'ultimo può applicare la detrazione per il figlio anche in assenza di provvedimenti per il riconoscimento?

R L'art. 12, comma 1, lett. c), del Tuir, riconosce le detrazioni per figli a carico "per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati".

La condizione di figlio a carico, riconosciuta a prescindere dall'età del figlio e dalla convivenza con i genitori, fermo restando il limite di reddito non superiore a 2.840,51 euro previsto per essere considerati "familiari a carico", presuppone un rapporto di parentela o di affiliazione con il soggetto che usufruisce della detrazione.

Pertanto, nel caso di figlio a carico della madre, successivamente sposata con un soggetto diverso dal padre naturale del figlio, in assenza di un provvedimento per il riconoscimento, la detrazione spetta esclusivamente alla madre (anche se questa non può fruirne per in capienza dell'imposta).

1.2 Genitori separati

D Si chiedono chiarimenti in merito alle istruzioni al Modello 730/2008 per quanto concerne la ripartizione della detrazione per figli a carico tra genitori separati. In particolare, si chiede se il riferimento ai "limiti di reddito" del genitore affidatario (ovvero di uno dei due genitori affidatari, in caso di affidamento congiunto) debba essere inteso come reddito più elevato, oppure possa riferirsi anche al caso in cui il genitore affidatario non riesca a fruire della detrazione in quanto, pur avendo un reddito maggiore dell'altro genitore, sia in

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