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Sentenza Corte di Cassazione - Sezione Lavoro 11.09.2007, n. 19030.

Svolgimento del processo

Con sentenza del 16 aprile 2004 la Corte d'appello di Firenze, confermava la statuizione n. 777/2002 del Tribunale di Pisa, con cui era stato riconosciuto il diritto, ai sensi della legge n. 68 del 1999, della signora C. S., orfana di genitore deceduto per causa di servizio, all'immissione in ruolo con contratto a tempo indeterminato relativamente alla classe di lingua e letteratura inglese A/346 a partire dall'anno scolastico 2001/2002.

La Corte territoriale - disattesa in primo luogo la eccezione di carenza di giurisdizione sollevata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica - rigettava la tesi del medesimo Ministero per cui risultando l'interessata inserita nella terza fascia di cui alla legge333/2001, non poteva essere preferita, nell'assunzione, ai candidati collocati in prima fascia, dalla quale si era attinto per le classi di concorso A/345 e A/346 sul rilievo che la suddivisione dell'unica graduatoria provinciale in scaglioni suddivisi in fasce in base al solo dato temporale di ottenimento dell'idoneità (art. 1 legge 333/2001), non poteva essere di ostacolo al diritto degli appartenenti alle categorie protette ad essere preferiti in base al solo fatto della idoneità e della collocazione in graduatoria;

nella specie era pacifico che la S. risultava la prima idonea appartenente alla categoria protetta, da assumere per il raggiungimento della quota di riserva.

Avverso detta sentenza il Ministero soccombente propone ricorso affidato a due motivi.

Resiste la S. con contro ricorso illustrato da memoria.

Il primo motivo di ricorso concernente il difetto di giurisdizione, è stato già rigettato dalle sezioni unite di questa Corte.

Motivi della decisione

Con il secondo motivo di ricorso il Ministero denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 401 del d.lvo 297/94, come modificato dalla legge 124/99; di quest'ultima legge e dei decreti ministerial

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