D.M. Pubblica Istruzione 20.09.2007.
Formula iniziale
Il Direttore Generale
Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, di Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, avente a oggetto Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio ed all'istruzione, e le successive modificazioni;
Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, con particolare riferimento all'articolo 1, comma 6, e l'articolo 2, comma 1, lettera d);
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che recepisce il Testo Unico sulle norme per l'istruzione;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria centrale dello Stato, n. 46204 del 25 maggio 2007 con cui, fra l'altro, viene istituito, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione - CDR n. 3 Dipartimento per l'istruzione, il capitolo 1512 "Incentivi di natura economica finalizzati alla prosecuzione degli studi da assegnare agli studenti che abbiano conseguito risultati scolastici di particolare valore", con uno stanziamento di competenza e una dotazione di cassa di euro 5.000.000,
Vista la Direttiva del Ministro della pubblica istruzione n. 65 del 26 luglio 2007, registrata dalla Corte dei conti in data 21/8/2007 - r. 6 f. 146 - con la quale si danno disposizioni al fine di riconoscere, in via sperimentale, in attesa della definizione dell'apposito decreto legislativo previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera d) della legge 11 gennaio 2007, n.1, gli incentivi dell'eccellenza agli studenti che hanno conseguito un punteggio di cento alle prove deg
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