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CCNL 14.09.2007

Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto ministeri per il quadriennio normativo 2006 - 2009 e biennio economico 2006 - 2007.

Titolo V - Trattamento economico

Art. 32 - Fondo unico di amministrazione

1. Con decorrenza 31.12.2007, al fine di incentivare la produttività dei dipendenti, il Fondo unico di cui all'art. 3 del CCNL del 21 aprile 2006 è incrementato di un importo pari allo 0,11% del monte salari dell'anno 2005, da integrare nelle misure e con le modalità indicate nell'art. 35, comma 2.

2. È riservata alla contrattazione di posto di lavoro di cui all'art. 4, comma 3, lett. B), del CCNL del 16 febbraio 1999, una quota non inferiore al 20% delle risorse del Fondo unico destinate dalla contrattazione integrativa di livello nazionale di amministrazione alla produttività, fatte salve quelle espressamente finalizzate a specifici scopi da disposizioni di legge.

3. L'art. 6, comma 1 del CCNL del 21 febbraio 2001 viene integrato come segue:

"4. In caso di cessazione dal servizio a qualsiasi titolo, compreso il passaggio all'area della dirigenza, viene riassegnato al Fondo unico di amministrazione il differenziale tra la fascia retributiva posseduta all'atto della cessazione e la fascia retributiva iniziale del profilo di appartenenza. Analogamente viene riassegnato al Fondo il differenziale tra l'indennità di amministrazione posseduta all'atto del passaggio e quella iniziale del profilo di provenienza. In relazione all'indennità di amministrazione, resta fermo quanto previsto dall'art. 31, comma 1, ottavo alinea del CCNL del 16 febbraio 1999."

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