Provvedimento Conferenza Unificata 30.10.2007
1. Per il personale delle Forze armate e di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza di cui all'art. 3, sono effettuati dai rispettivi servizi sanitari secondo le disposizioni vigenti con le modalità di cui all'art. 8 della presente intesa. É fatta salva la facoltà delle rispettive amministrazioni di provvedere all'effettuazione di specifici accertamenti sanitari con la relativa periodicità, in relazione al settore di impiego.
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