Provvedimento Conferenza Unificata 30.10.2007
1. Gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione sporadica di sostanze stupefacenti o psicotrope comprendono:
a) visita medica da effettuare in conformità alle procedure diagnostiche e medico-legali definite dall'accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di cui all'art. 8, comma 2 della presente intesa;
b) esami complementari tossicologici di laboratorio da effettuare in conformità alle procedure diagnostiche e medico-legali definite dall'accordo lo Stato, le regioni e le province autonome di cui all'art. 8, comma 2, della presente intesa.
2. Tali esami sono effettuati nei casi espressamente previsti dalla presente intesa.
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