Legge 25.10.2007, n. 176
Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147
• All'articolo 1:
- al comma 1:
al primo periodo, le parole: ", secondo il modello didattico già previsto dalle norme previgenti al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59" sono soppresse;
dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Conseguentemente è richiamato in vigore l'articolo 130, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nel quale sono soppresse le parole:", entro il limite dei posti funzionanti nell'anno scolastico 1988/1989,"»;
al terzo periodo, le parole:"per il personale della scuola dalla legge di bilancio" sono sostituite dalle seguenti:"a legislazione vigente per il personale della scuola e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica";
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata "Conferenza unificata", definisce un piano triennale di intervento, anche in relazione alle competenze delle regioni in materia di diritto allo studio e di programmazione dell'offerta formativa, volto, in particolare, a:
a) individuare misure di incentivazione e sostegno finalizzate all'incremento dell'offerta di classi a tempo pieno da parte delle istituzioni scolastiche anche al fine di garantire condizioni di accesso omogenee su tutto il territorio nazionale;
b) sostenere la qualità del modello del tempo pieno, anche in relazione alle esigenze di sostegno ai disabili e di integrazione sociale e culturale dei minori immigrati. Il predetto pia
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.