D.P.C.M. 30.10.2007, n. 242
1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, l'Osservatorio svolge funzioni di studio, ricerca, documentazione, promozione e consulenza sulle politiche in favore della famiglia.
2. L'Osservatorio svolge altresì funzioni di supporto al Dipartimento per le politiche della famiglia ai fini della predisposizione del Piano nazionale per la famiglia di cui all'articolo 1, comma 1251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Nello svolgimento delle funzioni di cui ai commi 1 e 2 l'Osservatorio:
a) considera, tenendo conto dei principali indicatori socio demografici, i cambiamenti strutturali della famiglia e delle tipologie familiari, con particolare riferimento alle dinamiche di formazione e di stabilità, ai compiti genitoriali ed alle problematiche generazionali, con particolare attenzione per i diritti della famiglia ai sensi dell'articolo 29 della Costituzione;
b) promuove sistemi di valorizzazione delle politiche dirette a realizzare un modello di welfare che riconosca il ruolo attivo della famiglia nella società e consideri la famiglia come risorsa della comunità e come soggetto sociale volto a garantire la piena attuazione dei diritti dei suoi componenti;
c) individua nuovi modelli di relazione tra le famiglie, le istituzioni, le imprese e le associazioni familiari;
d) individua strategie per la promozione e il sostegno delle relazioni e responsabilità familiari con particolare attenzione al ruolo dei genitori, all'attuazione dei diritti dei minori, degli anziani e delle persone con disabilità all'interno del nucleo familiare;
e) studia l'impatto delle politiche per la famiglia sulle politiche di settore;
f) procede alla raccolta e all'analisi dei dati concernenti le politiche e le iniziative degli altri paesi dell'Unione euro
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