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D.P.C.M. 18.10.2007

Procedure e criteri relativi alla scelta dei componenti la Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna. (G.U. 21.01.2008, n. 17)

Art. 2 -

1. I componenti di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), del regolamento sono scelti, nell'ambito delle associazioni e dei movimenti di donne che hanno dichiarato la loro disponibilità a comporre la commissione entro il 15 settembre 2007.

2. Ai fini della scelta dei componenti di cui al comma 1, è istituito un apposito organo di valutazione i cui membri sono nominati con successivo decreto del Ministro per i diritti e le pari opportunità e non percepiscono compensi per l'attività svolta.

3. I componenti di cui al comma 1 devono essere scelti in ragione di uno per ciascuna delle associazioni o movimenti di donne che siano risultate maggiormente rappresentative sul piano nazionale in virtù del possesso di almeno tre dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, del regolamento.

4. L'organo di valutazione, ai fini della determinazione della maggiore rappresentatività sul piano nazionale delle associazioni e dei movimenti di donne, stabilisce, prima dell'esame della documentazione trasmessa, il punteggio minimo e massimo per ciascun requisito, nel rispetto dell'ordine di importanza previsto dal regolamento.

5. Le associazioni ed i movimenti di donne che hanno dichiarato la propria disponibilità nel termine previsto sono tenute a far pervenire, qualora non sia stata già trasmessa, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, del regolamento, entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, avendo riguardo a quanto specificato al comma 6. Tale documentazione, indirizzata al Ministro per i diritti e le pari opportunità - Segreteria del Capo di Gabinetto - Largo Chigi, 19 - 00187 Roma, deve essere inviata a mezzo posta con raccomandata r.r.

6. La valutazio

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