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D.P.C.M. 04.10.2007

Ripartizione dei fondi di cui agli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche, per il triennio 2008-2010. (G.U. 06.11.2007, n. 258)

Art. 4 - Ripartizione dei fondi

1. I progetti che hanno le caratteristiche di cui all'art. 2, sono finanziati tenendo conto anche della rilevanza territoriale di ogni minoranza linguistica ammessa a tutela dalla legge e dell'opportunità di finanziare almeno un progetto a favore di ogni singola minoranza di ogni regione o provincia autonoma, tenuto conto del grado di coerenza rispetto a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 5.

2. Nel caso in cui le somme indicate negli articoli 9 e 15 della legge risultino insufficienti per il finanziamento dei progetti, in sede di ripartizione dei fondi i finanziamenti vengono ridotti proporzionalmente.

3. Al fine di evitare che la riduzione, prevista nel comma precedente, apporti riduzioni generalizzate, il Dipartimento per gli affari regionali può individuare tetti di spesa massima per ciascun progetto, nell'ambito di categorie omogenee di interventi, anche tenendo conto delle priorità indicate dagli enti richiedenti il finanziamento.

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