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D.M. Lavoro e previdenza sociale 30.10.2007

Comunicazioni obbligatorie telematiche dovute dai datori di lavoro pubblici e privati ai servizi competenti. (G.U. 27.12.2007, n. 299)

Art. 2 - Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente decreto definisce gli standard e le regole per la trasmissione informatica delle comunicazioni dovute dai datori di lavoro pubblici e privati ai servizi competenti, al fine di assicurare l'unitarietà e l'omogeneità del Sistema Informativo Lavoro su tutto il territorio nazionale.

2. I servizi competenti rendono disponibili i servizi informatici necessari per consentire la trasmissione informatica dei moduli, assicurando gli standard tecnici minimi stabiliti nel presente decreto.

3. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle comunicazioni di cui all'art. 1, commi da 1180 a 1185, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - legge Finanziaria 2007.

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