D.M. Pubblica Istruzione 25.10.2007
1. In fase di prima applicazione dei presente decreto, e fino all'entrata in vigore dei regolamenti richiamati all'articolo 5, l'organico dei Centri ha carattere funzionale ed è riferito alle esigenze relative all'attuazione dell'obbligo di istruzione di cui alla legge n. 296/06, articolo 1, comma 622, all'alfabetizzazione funzionale finalizzata all'acquisizione dei saperi e delle competenze riferiti all'adempimento dell'obbligo di istruzione e al conseguimento di un titolo di istruzione secondaria superiore, nonché all'apprendimento della lingua italiana da parte degli immigrati.
2. L'organico di cui al comma 1 è costituito, di regola, da gruppi di dieci docenti ogni 120 adulti iscritti ai Centri per la frequenza dei percorsi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), d), e), ferma restando la necessità di rapportare le quantità ad effettive e documentate esigenze, valutate anche rispetto alla stabilità dell'utenza.
3. I gruppi di docenti di cui al comma 2 sono, di regola, così determinati:
• 2 docenti di scuola primaria, forniti della competenza per l'insegnamento di una lingua straniera;
• 4 docenti di scuola secondaria di primo grado: due per l'area linguistica, di cui uno per l'insegnamento deila lingua inglese; uno per l'area matematico/scientifica; uno per l'area tecnologica;
• 4 docenti di scuola secondaria di secondo grado: uno per ciascuno degli assi disciplinari previsti dal regolamento di cui alla legge n. 296/06, articolo 1, comma 622, in materia di saperi e competenze relativi all'obbligo di istruzione.
4. La dotazione dei docenti di cui al comma 3, la cui composizione è rimessa alla valutazione del dirigente del Centro sulla base delle necessità derivanti dall'utenza presente in relazio
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