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D.M. Pubblica Istruzione 25.10.2007

Riorganizzazione dei centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti e dei corsi serali, in attuazione dell'art. 1, co. 632, della legge 27.12.2006, n. 296. (G.U. 04.01.2008, n. 3)

Art. 5 - Autonomia didattica e organizzativa

1. Per l'organizzazione didattica dei percorsi formativi di cui all'art. 3, comma 1, i Centri assumono i seguenti riferimenti:

- per i percorsi di cui alle lettere a) e b), le indicazioni contenute nel documento allegato al decreto ministeriale 31.7.2007 e quelle contenute nel documento allegato al decreto del Ministro della Pubblica istruzione del 22.8.2007, n. 139 sui saperi e le competenze relativi all'obbligo di istruzione. I Centri assumono i medesimi riferimenti, per la parte riguardante la lingua italiana, anche per l'organizzazione dei percorsi di cui alla lett. e);

- per i percorsi di cui alla lettera e), le indicazioni contenute nei regolamenti di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, articolo 12, comma 5, nonché, per gli istituti tecnici e gli istituti professionali, quelle contenute nei regolamenti di cui alla legge 2 aprile 2007, n. 40, articolo 13, comma 1 ter.

2. Al fine di personalizzare l'offerta formativa secondo le esigenze della propria utenza, i Centri possono programmare le proprie attività didattiche anche in tempi diversi da quelli degli ordinari percorsi scolastici, nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro del personale del comparto scuola.

3. I Centri assicurano la piena integrazione delle persone diversamente abili nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

4. I Centri fanno riferimento alle norme contenute nella ordinanza ministeriale sugli scrutini ed esami per quanto riguarda la valutazione periodica e finale e la relativa certificazione.

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