D.M. Economia e Finanze 30.10.2007
Formula iniziale
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale
Visto l'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il quale stabilisce che per i dipendenti dello Stato l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL può essere attuata con forme particolari di gestione;
Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 1985 recante la regolamentazione della "gestione per conto dello Stato" dell'assicurazione contro gli infortuni dei dipendenti statali attuata dall'INAIL, il quale ai commi 2 e 3 dell'art. 2 prevede che le amministrazioni dello Stato rimborsino all'INAIL, oltre che le prestazioni assicurative erogate a norma del citato testo unico e successive modificazioni ed integrazioni, anche le spese generali di amministrazione, medico-legali ed integrative, nonché le spese generali di amministrazione delle rendite, secondo importi unitari calcolati in funzione, rispettivamente, del numero degli infortuni e del numero delle rendite afferenti la "gestione per conto dello Stato", rispetto ai dati complessivi della gestione industria dell'Istituto;
Visto il comma 4 dell'art. 2 del citato decreto ministeriale, che stabilisce che gli importi unitari, come sopra determinati, sono approvati dal Ministero del tesoro, di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sulla base del conto consuntivo relativo all'anno di pertinenza;
Considerato che dalle risultanze relative all'esercizio 2006 della gestione industria emerge che sono imputabili alla gestione di che trattasi, quali spese generali di amministrazione, medico-legali e integrative, euro 99.243.629.00 a fronte di 118.522 casi di infortunio denunciati e, quali spese generali di amministrazione delle rendite, euro 847.292,00 a fronte di 14.295 rendite gestite;
Decreta:
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