D.M. Economia e Finanze 03.10.2007
1. Il pagamento in contanti è documentato da quietanza del beneficiario del mandato informatico, ovvero di colui che ne abbia la rappresentanza ai sensi degli articoli 296 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, apposta su apposito modulo predisposto dagli uffici pagatori sulla base delle specifiche fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze.
2. I moduli quietanzati comprovanti i pagamenti eseguiti sono conservati dagli uffici pagatori per un periodo di cinque anni dalla data di esigibilità indicata nel relativo flusso informatico.
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