Decreto legge 01.10.2007, n. 159
1. Per l'adempimento di impegni internazionali per la pace e lo sviluppo è autorizzata la spesa di 499 milioni di euro per l'anno 2007, da destinare:
a) per 40 milioni di euro, alla costituzione di un Fondo italiano per attività di mantenimento della pace in Africa "Peace Facility";
b) per 130 milioni di euro, al versamento di una ulteriore quota del contributo italiano a favore del Fondo globale per la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria (Global Health Found);
c) per 100 milioni di euro, alla corresponsione di quota parte dei contributi obbligatori dovuti all'Organizzazione delle Nazioni Unite per le Forze di pace e per la Corte penale internazionale;
d) per 220 milioni di euro, all'erogazione di contributi volontari ad organizzazioni umanitarie operanti a favore dei Paesi in via di sviluppo, di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7, e alla legge 26 febbraio 1987, n. 49;
e) per 4 milioni di euro, al completamento delle attività di assistenza per la distruzione delle armi chimiche in Russia, di cui alla legge 19 luglio 2004, n. 196;
e-bis) per 5 milioni di euro al Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF).
2. Per la partecipazione dell'Italia a banche e fondi di sviluppo internazionali per aiuti finanziari ai Paesi in via di sviluppo, è autorizzata la spesa di 389 milioni di euro, per l'anno 2007, da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri.
2-bis. Per il perseguimento delle finalità istituzionali e per assicurare il proprio funzionamento, in coerenza con il processo di revisione organizzativa di cui all'articolo 1, comma 404, lettera g), della legge 27 dic
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