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Decreto legge 01.10.2007, n. 159

Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale. (G.U. 02.10.2007, n. 229)

Art. 11 - Estinzioni anticipate di prestiti

1. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono attribuiti, fino all'importo di 30 milioni di euro annui, contributi per incentivare l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per l'estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari da parte di province e comuni. I contributi sono corrisposti, ai comuni e alle province che ne fanno richiesta, per far fronte agli indennizzi correlati strettamente alle estinzioni anticipate effettuate negli anni 2007, 2008 e 2009 e sulla base di una certificazione, le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 ottobre 2007. I contributi sono attribuiti fino alla concorrenza del complessivo importo di 90 milioni di euro per il triennio 2007-2009.

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