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Decreto P.C.M. 30.10.2007, n. 240

Regolamento recante «Attuazione dell'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269, in materia di coordinamento delle azioni di tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale e dall'abuso e istituzione dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile». (G.U. 21.12.2007, n. 296)

Art. 4 - Banca dati

1. Presso l'Osservatorio è istituita una banca dati per raccogliere, con l'apporto dei dati forniti dalle amministrazioni, tutte le informazioni necessarie per il monitoraggio del fenomeno dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori e della pornografia minorile e delle azioni di prevenzione e repressione ad esso collegate.

2. Per la identificazione dei dati e delle informazioni che debbono essere acquisite dalla banca dati, per la relativa codificazione e per la regolazione dei flussi informativi il Ministro delle politiche per la famiglia conclude specifici accordi con le amministrazioni che detengono i dati e le informazioni. Tali accordi escludono il trattamento di dati nominativi, ma individuano le modalità di tracciabilità dei dati.

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