IperTesto Unico IperTesto Unico

Ordinanza Corte Costituzionale 19.11.2007, n. 400.

La Corte Costituzionale composta dai signori: Franco Bile (Presidente); Giovanni Maria Flick (Giudice); Francesco Amirante (Giudice); Ugo De Siervo (Giudice); Paolo Maddalena (Giudice); Alfio Finocchiaro (Giudice); Alfonso Quaranta (Giudice); Franco Gallo (Giudice); Luigi Mazzella (Giudice); Gaetano Silvestri (Giudice); Sabino Cassese (Giudice); Maria Rita Saulle (Giudice); Giuseppe Tesauro (Giudice); Paolo Maria Napolitano (Giudice).

ha pronunciato la seguente Ordinanza

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 218, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2006), promossi con ordinanze del Tribunale di Oristano del 5 maggio 2006, iscritte ai numeri da 618 a 659 del registro ordinanze 2006 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 3, 4 e 5, prima serie speciale, dell'anno 2007.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 7 novembre 2007 il Giudice relatore Alfonso Quaranta.

Ritenuto che il Tribunale di Oristano, con più ordinanze di analogo tenore (iscritte ai numeri da 618 a 659 del registro ordinanze 2006), emesse in data 5 maggio 2006, ha sollevato - in riferimento agli artt. 3, 101, 102 e 104 della Costituzione, nonché ai principi del legittimo affidamento e della certezza dei rapporti preteriti, della stabilità e della coerenza nella disciplina generale dei rapporti di lavoro - questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 218, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2006), nella parte in cui, facendo salva l'esecuzione dei giudicati già formatisi alla data di entrata in vigore della legge medesima, ha stabilito che il comma 2 dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di person

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.