D.P.R. 29.11.2007, n. 268
Formula iniziale
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Visto l'articolo 3, comma 5-bis, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425;
Vista la legge 18 dicembre 1997, n. 440, recante l'istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante le norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, e successive modificazioni, concernente regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2007, n. 75, recante regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero della pubblica istruzione, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
Ritenuta la necessità di apportare ulteriori modificazioni e integrazioni al citato decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, in particolare per quanto concerne la durata e il funzionamento delle consulte provinciali e l'istituzione di un consiglio nazionale dei presidenti delle consulte provinciali dello studente;
Udito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, espresso nell'adunanza del 25 giugno 2007;
Udito il parere del Consiglio di Stato,
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