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D.P.R. 29.11.2007, n. 259

Regolamento di riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della pubblica istruzione. (G.U. 22.01.2008, n. 18)

Art. 3 - Ufficio di gabinetto

1. L'ufficio di gabinetto supporta il Capo di gabinetto nello svolgimento delle proprie funzioni e di quelle delegate dal Ministro.

2. Il Capo di gabinetto coordina le attività affidate agli uffici di diretta collaborazione del Ministro, riferendone al medesimo, e assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro ed i compiti dei Dipartimenti e delle Direzioni generali; verifica gli atti da sottoporre alla firma del Ministro; cura gli affari e gli atti la cui conoscenza è sottoposta a particolari misure di sicurezza e cura i rapporti con il Servizio di controllo interno.

3. Il Capo di gabinetto è nominato dal Ministro tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, dirigenti delle pubbliche amministrazioni, professori universitari, nonché tra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso delle capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici e alle esperienze maturate.

4. Il Capo di gabinetto può avvalersi di due Vice Capo di gabinetto.

5. Nell'ambito dell'ufficio di gabinetto opera il Consigliere diplomatico del Ministro, scelto tra funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, che assiste il Ministro nelle iniziative in campo internazionale e comunitario. Il Consigliere diplomatico promuove e assicura la partecipazione del Ministro agli organismi internazionali e dell'Unione europea e cura le relazioni internazionali, con particolare riferimento, in collaborazione con l'ufficio legislativo, ai negoziati relativi ad accordi di cooperazione nelle materie di competenza del Ministero.

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