D.P.R. 29.11.2007, n. 259
1. Il Ministro della pubblica istruzione, di seguito denominato: «Ministro» è l'organo di direzione politica del Ministero della pubblica istruzione, di seguito denominato: «Ministero» ed esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 14, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Per lo svolgimento delle proprie funzioni di indirizzo politico-amministrativo, il Ministro si avvale degli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 2, comma 2.
3. Il Vice Ministro e i Sottosegretari di Stato svolgono, in particolare, i compiti e le funzioni espressamente a loro delegati dal Ministro con proprio decreto.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.