D.M. Pubblica Istruzione 29.11.2007
1. A norma dell'art. 1, comma 624 della legge n. 296/2006, l'obbligo di istruzione di cui al comma 622 dell'articolo medesimo si assolve, in fase di prima attuazione per gli anni 2007-2008 e 2008-2009, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale, di durata triennale, di cui all'articolo 28, comma 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
2. I percorsi di cui al comma 1 sono progettati e realizzati dalle strutture formative accreditate dalle regioni che rispondano ai criteri generali di cui all'articolo 2, in modo da far acquisire, ai giovani tenuti all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, i saperi e le competenze previsti dal regolamento di cui all'articolo 1, comma 622 della legge n. 296/2006, adottato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139.
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