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D.M. Pubblica Istruzione 29.11.2007, n. 267

Regolamento recante «Disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 2, del D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 febbraio 2006, n. 27». (G.U. 28.01.2008, n. 23)

Art. 4 - Revoca della parità

1. La revoca dell'atto di riconoscimento della parità scolastica è disposta, oltre che nella fattispecie di cui all'articolo 3, nei seguenti casi:

a) libera determinazione del gestore;

b) gravi irregolarità di funzionamento accertate ai sensi dell'articolo 3;

c) accertata violazione dell'articolo 1-bis, comma 3 del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27;

d) mancato completamento del corso, nel caso di riconoscimento della parità ad iniziare dalla prima classe;

e) mancata attivazione di una stessa classe per due anni scolastici consecutivi.

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