D.M. Pubblica Istruzione 29.11.2007, n. 267
1. La revoca dell'atto di riconoscimento della parità scolastica è disposta, oltre che nella fattispecie di cui all'articolo 3, nei seguenti casi:
a) libera determinazione del gestore;
b) gravi irregolarità di funzionamento accertate ai sensi dell'articolo 3;
c) accertata violazione dell'articolo 1-bis, comma 3 del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27;
d) mancato completamento del corso, nel caso di riconoscimento della parità ad iniziare dalla prima classe;
e) mancata attivazione di una stessa classe per due anni scolastici consecutivi.
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