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D.M. Pubblica Istruzione 14.11.2007, n. 97

Termine domande cessazione dal servizio.

Formula iniziale

Visto il D.P.R. 28 aprile 1998 n. 351, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di cessazioni dal servizio e di trattamento di quiescenza del personale della scuola, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto in particolare l'art. 1, comma 2, del citato regolamento il quale prevede che il Ministero della Pubblica Istruzione stabilisce, con proprio decreto, il termine entro il quale il personale del comparto scuola con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può presentare o ritirare la domanda di collocamento a riposo per compimento del 40° anno di servizio utile al pensionamento o di dimissioni volontarie dal servizio;

Considerato che per le domande di trattenimento in servizio presentate ai sensi dell'art. 509, commi 2, 3 e 5 del Testo Unico approvato con decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297, nonché per le domande di cessazione dal servizio presentate dal personale che abbia ottenuto la permanenza in servizio al compimento del 65° anno di età, occorre fissare lo stesso termine finale stabilito per le istanze di dimissioni volontarie dal servizio e di collocamento a riposo per raggiungimento del 40° anno di servizio utile al pensionamento;

Considerato che, ai sensi del comma 5 del medesimo art. 1, deve essere fissata la data per la comunicazione al personale dimissionario della mancata maturazione del diritto al trattamento di pensione;

Visto il C.C.N.L. sottoscritto l'11 aprile 2006, nel quale, per il personale dell'area V della dirigenza scolastica, sono state convenute norme e procedure per la cessazione dal servizio per il personale incluso in detta area;

Decreta

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