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Decreto legislativo 19.11.2007, n. 257

Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (Testo in vigore dal: 26.01.2008). (G.U. 11.01.2008, n. 9)

Art. 2 - Modifica della rubrica del titolo V - bis e inserimento del titolo V-ter nel decreto legislativo n. 626 del 1994

1. La rubrica del titolo V-bis è sostituita dalla seguente: «Protezione da agenti fisici: rumore».

2. Dopo il titolo V-bis del decreto legislativo n. 626 del 1994, è inserito il seguente:

«"Titolo V-ter

PROTEZIONE DA AGENTI FISICI: CAMPI ELETTROMAGNETICI

Capo I

Disposizioni generali

Art. 49-terdecies - Campo di applicazione

1. Il presente titolo determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz), come definiti dall'articolo quaterdecies, durante il lavoro. Le disposizioni riguardano la protezione dai rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti agli effetti nocivi a breve termine conosciuti nel corpo umano derivanti dalla circolazione di correnti indotte e dall'assorbimento di energia, nonché da correnti di contatto.

2. Il presente titolo non disciplina la protezione da eventuali effetti a lungo termine e non riguarda i rischi risultanti dal contatto con i conduttori in tensione.

Art. 49-quaterdecies - Definizioni

1. Agli effetti delle disposizioni del presente titolo si intendono per:

a) «campi elettromagnetici»: campi magnetici statici e campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo di frequenza inferiore o pari a 300 GHz;

b) «valori limite di esposizione»: limiti all'esposizione a campi elettromagnetici che sono basati direttamente sugli effetti sulla salute accertati e su considerazioni biologiche. Il rispetto di questi limiti garantisce che i lavoratori esposti ai campi elettromagnetici sono protetti contro tutti gli effetti nocivi per la salute conosciuti;

c) «valor

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